STATUTO DEL CORPO BANDISTICO SOCIALE DI VOBARNO

Lo statuto registrato in data 26/05/1999

TITOLO I : DEFINIZIONI

ART. 1 COSTITUZIONE E SCOPO

E’costituita in Vobarno una banda musicale denominata CORPO BANDISTICO SOCIALE.
E’ scopo dell’Ente l’insegnamento e l’esecuzione della musica nonché la predisposizione di ogni iniziativa atta a sviluppare la sensibilità musicale tra gli aderenti e tra la cittadinanza:
L’Ente è assolutamente apolitico. Nell’esercizio delle sue finalità esso non persegue alcuno scopo di lucro e si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei soci aderenti.
Gli aderenti sono iscritti in un apposito registro costantemente aggiornato.
L’Ente può pure avvalersi di prestazioni di musicanti esterni, nei limiti necessari al regolare funzionamento o a qualificare e/o specializzare l’attività.

ART. 2 DEI SOCI MUSICANTI E DEI SOCI

Possono aderire all’Ente tutte le persone che sottoscrivano la quota sociale annuale ovvero coloro che abbiano sostenuto con profitto un corso di orientamento musicale o che avendone fatta richiesta al Consiglio direttivo di cui al successivo art.10 siano da questo ammessi previo accertamento della loro preparazione musicale. In ogni caso l’aspirante musicante dovrà accettare le norme statutarie.
I soci dell’Ente si distinguono in:
SOCI DI DIRITTO – musicanti in attività di servizio
SOCI ONORARI –  ex musicanti che abbiano cessato l’attività per limiti di età, salute o dimissioni accolte dal Consiglio direttivo. Possono altresì essere nominati soci onorari coloro che per particolari meriti acquisiti verso il Corpo Bandistico Sociale, ne siano giudicati degni con voto unanime dal Consiglio direttivo.
SOCI ORDINARI – coloro che contribuiscono alle finalità dell’Ente sottoscrivendo la quota sociale annuale.
SOCI SOSTENITORI – coloro che contribuiscono economicamente a sostenere l’attività del Corpo Bandistico Sociale.

ART. 3 DOVERI DEI SOCI

E’ dovere dei soci di diritto, onorari, ordinari e sostenitori, partecipare alle attività promosse dall’Ente, alle assemblee ed alle riunioni indette dal Consiglio direttivo, rispettandone le disposizioni.
Il socio di diritto che, senza giustificato motivo, dovesse dimostrare scarso impegno nel perseguire le finalità sociali e dopo che un richiamo ufficiale in forma scritta da parte del Consiglio direttivo non abbia sortito effetto, potrà essere espulso dall’Ente. L’espulsione, con le medesime modalità, potrà essere inflitta anche a qualsiasi socio che si rendesse responsabile di fatti gravi commessi nei confronti dell’Ente stesso o di qualcuno dei suoi aderenti.
Il socio espulso potrà ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria.
Il socio ordinario e sostenitore decadono non sottoscrivendo la propria quota annuale entro la data di svolgimento dell’Assemblea ordinaria.
Il diritto originato dalla sottoscrizione della quota annuale è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

ART. 4 ORGANISMI

Gli organi dell’Ente sono:
- l’Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

ART. 5 PATRIMONIO DELL’ENTE

Il patrimonio dell’Ente è costruito dai beni mobili ed immobili di proprietà dello stesso, dai fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, da erogazioni, donazioni e lasciti ricevuti e da qualsiasi altro bene iscritto a bilancio.

ART. 6 BILANCIO

L’esercizio sociale è riferito all’anno solare (1.1/31.12). Entro due mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo per l’esercizio successivo.

 

TITOLO II : ASSEMBLEA DEI SOCI

 ART. 7  COMPOSIZIONE

L’Assemblea generale è composta dai soci di diritto, dai soci onorari, dai soci ordinari e dai soci sostenitori. I soci ordinari e sostenitori possono partecipare all’assemblea se in regola con il versamento della quota associativa   annuale che deve essere effettuato prima dell’apertura dell’assemblea.
I soci di diritto minorenni partecipano all’assemblea con diritto di voto, ma non possono rivestire cariche sociali.
L’assemblea sarà diretta dal Presidente dell’Ente, o dal Vice Presidente o, in caso di loro assenza, dal Consigliere eletto col maggior numero di voti.
Delle riunioni si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Per le assemblee è possibile farsi rappresentare per delega da altro socio avente diritto di voto.

ART. 8 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

L’assemblea tanto ordinaria che straordinaria è ritenuta valida in prima convocazione quando sia presente e rappresentata almeno la maggioranza degli aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati nell’adunanza. Qualora l’assemblea sia chiamata a deliberare in materia concernente modifiche statutarie o lo scioglimento dell’Ente, sarà necessaria la presenza dei tre quarti degli aventi diritto.
L’Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti. Per deliberare sulle modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Ente è indispensabile, tanto in prima che in seconda convocazione, la presenza ed il voto favorevole dei tre quarti dei soci aventi diritto.
L’Assemblea ordinaria si riunirà entro il primo quadrimestre di ogni anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
L’Assemblea straordinaria potrà essere convocata quando il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o in seguito a una domanda firmata da un terzo dei soci aventi diritto.
Per l’approvazione dei bilanci è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Nelle assemblee verranno presi in esame solo gli argomenti previsti dall’ordine del giorno, che verrà reso noto a tutti i soci almeno otto giorni prima della data di convocazione.
I soci potranno presentare interpellanze all’Assemblea, trasmettendone il testo al Presidente dell’Ente almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

ART.9 COMPETENZE

Sono di competenza dell’Assemblea:
a) approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo;
b) determinazione dell’ammontare della quota sociale, su proposta del Consiglio direttivo;
c) modificazione dello statuto e del regolamento interno;
d) elezione della commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli il regolare svolgimento       dell’elezione del Consiglio direttivo;
e) elezione di sette candidati alla carica di Consigliere;
f) elezione del Collegio dei Revisori dei conti;
g) dichiarazione di scioglimento dell’Ente.

 

TITOLO III IL CONSIGLIO DIRETTIVO

 ART. 10 COMPOSIZIONE

Il Consiglio direttivo è composto da sette membri eleggibili tra i soci di diritto, i soci onorari, i soci ordinari e i soci sostenitori, maggiorenni alla data della elezione.

ART. 11 MODALITA’ DI ELEZIONE

I Consiglieri vengono eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea dei soci. Hanno diritto di voto tutti i soci regolarmente iscritti nel registro di cui all’art. 1 alla data dell’assemblea.
Ogni votante può esprimere tante preferenze quanti sono i Consiglieri da eleggere.

ART.12 ELEZIONE ALLE CARICHE ESECUTIVE

Nella prima riunione dopo l’elezione, i Consiglieri, presieduti dal più anziano d’età eleggono, a scrutinio segreto, il Presidente dell’Ente. Viene eletto Presidente il Consigliere che ottiene la maggioranza assoluta dei voti. Nel caso nessun Consigliere raggiunga la maggioranza assoluta al primo scrutinio, si procede al ballottaggio tra i due Consiglieri che hanno raggiunto il maggior numero di voti.
Successivamente i Consiglieri, con le medesime modalità, procedono alla nomina del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere.

ART.13  MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL MANDATO

Mansioni e servizi in relazione alle cariche di cui agli articoli precedenti, sono prestati a titolo gratuito e per essi non è previsto alcun emolumento, fatti salvi i rimborsi per spese sostenute e regolarmente documentate.
La carica di Consigliere ha durata triennale, i Consiglieri cessano comunque le loro funzioni al momento dell’insediamento del nuovo consiglio. I Consiglieri uscenti possono essere rieletti indefinitamente.

ART.14  DECADENZA

Nel caso in cui un Consigliere venga meno per decesso, dimissioni o altra causa, il Consiglio direttivo, alla prima riunione, ne provvede alla surroga con il primo dei non eletti. In caso di parità di voti riportati ha la precedenza il candidato più anziano d’età.

ART. 15  PRESIDENZA

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell’Ente o in sua assenza dal Vice Presidente e, in  assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano tra i presenti. Delle riunioni verrà redatto verbale che sarà sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dai Consiglieri.

ART. 16  DELIBERE

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

ART. 17  POTERI

Spetta al Consiglio:
a)nominare il maestro e, se persona diversa, uno o più maestri per i corsi di orientamento musicale;
b) deliberare su tutte le spese;
c) ammettere ed espellere soci ed allievi;
d) accettare o meno i servizi siano essi interni che esterni al territorio comunale;
e) disporre per i servizi di piazza obbligatori da determinarsi con regolamento;
f)  proporre all’Assemblea dei soci l’ammontare della quota sociale annuale.

 

TITOLO IV:  CARICHE SOCIALI

ART. 18  PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta pubblicamente l’Ente. Egli o suo delegato, convoca le Assemblee dei soci, le sedute del Consiglio direttivo e ne fissa l’ordine del giorno. Il Presidente firma tutti gli atti sociali e gli ordini di pagamento, questi ultimi in unione col tesoriere. D’accordo con il maestro ed il Consiglio stabilisce i giorni e gli orari delle lezioni e quello di ritrovo per la partecipazione alle manifestazioni musicali.
Sarà cura del Presidente sorvegliare le lezioni impartite agli allievi ed al corpo bandistico, promovendo la disciplina e la regolare frequentazione delle lezioni da parte dei musicanti, in modo da accrescere il prestigio ed il decoro dell’Ente.
Al Presidente spetta inoltre il compito di stabilire la data dell’Assemblea straordinaria entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui all’art. 8.

ART. 19  SEGRETARIO

E’ compito del segretario:
a)  redigere i verbali delle assemblee dei soci e del Consiglio direttivo;
b)  tenere la corrispondenza e l’eventuale protocollo;
c)  tenere aggiornato il registro dei soci aderenti all’Ente di cui all’art. 1;
d) compilare il programma dei servizi da effettuare; tale programma verrà diffuso al pubblico con le modalità più opportune;
e) conservare e archiviare tutto il materiale appartenente all’Ente e di riferirne al Consiglio lo stato  di conservazione. Egli non potrà consegnare ai musicanti e agli allievi articoli di vestiario o strumenti musicali senza la preventiva approvazione del Consiglio. Ritirerà regolare ricevuta dagli stessi o dai genitori se minorenni.
Perlo svolgimento delle mansioni il Segretario può avvalersi della collaborazione di incaricati di fiducia scelti tra i soci di diritto, onorari o ordinari.
Al Segretario può essere attribuita la carica di cui al successivo art. 20.

ART.  20  TESORIERE

E’ compito del Tesoriere:
a)  compilare a fine anno il bilancio consuntivo e preventivo;
b) provvedere al pagamento di tutte le spese di ordinari amministrazione e la loro registrazione su apposito registro di cassa;
c)  incassare le erogazioni di privati, Stato o altri Enti pubblici e le quote sociali annuali.

ART. 21  COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

La gestione dell’Ente è sottoposta al controllo del Collegio dei Revisori dei conti, costituito da tre membri eletti ogni tre anni dall’Assemblea dei soci, con le  stesse modalità previste per l’elezione del Consiglio direttivo.
I revisori, che sono rieleggibili, dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità dell’Ente, redigeranno una relazione dei bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad espiazioni e controlli.

 

TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22 PARTECIPAZIONE ALLE ESEQUIE FUNEBRI

E’ obbligo del Corpo Bandistico Sociale seguire gratuitamente i cortei funebri dei musicanti in servizio, dei componenti del Consiglio direttivo in carica e di quelli che siano proposti dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei voti.

ART. 23  LABARO SOCIALE E SEGNI DISTINTIVI

Il labaro sociale dovrà seguire i cortei funebri di cui al precedente articolo e presenziare ad ogni altra manifestazione cui il Consiglio direttivo abbia deliberato la partecipazione.

ART. 24  REGOLAMENTO

L’attività del maestro, degli allievi, dei musicanti è regolata da apposito regolamento, una copia del quale verrà costantemente esposta presso la sede sociale.

ART. 25  SCIOGLIMENTO DELL’ENTE

All’atto dello scioglimento dell’Ente, l’Assemblea sarà tenuta a deliberare il trasferimento e la consegna del materiale e delle disponibilità dell’Ente all’Amministrazione comunale di Vobarno o ad altro sodalizio musicale già operante o nascente sul territorio del Comune.
Il Consiglio uscente curerà le procedure di cui sopra.

ART. 26  ARBITRATO

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere trai soci e il Consiglio direttivo, oppure fai i soci in dipendenza del presente statuto e/o della gestione sociale, sarà decisa da un collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti, ed il terzo di comune accordo tra le parti. Il collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore, inappellabilmente con dispensa di ogni formalità.

ART. 27 RINVII

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni.

Approvato dall’Assemblea ordinaria il

Modificato agli artt. 8 e 23 dall’Assemblea ordinaria il 23/4/1999

 

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