Lo statuto registrato in data 26/05/1999
TITOLO I : DEFINIZIONI
ART. 1 COSTITUZIONE E SCOPO
E’costituita in Vobarno una banda musicale
denominata CORPO BANDISTICO SOCIALE.
E’ scopo dell’Ente l’insegnamento e l’esecuzione della musica nonché la
predisposizione di ogni iniziativa atta a sviluppare la sensibilità
musicale tra gli aderenti e tra la cittadinanza:
L’Ente è assolutamente apolitico. Nell’esercizio delle sue finalità
esso non persegue alcuno scopo di lucro e si avvale in modo
determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei
soci aderenti.
Gli aderenti sono iscritti in un apposito registro costantemente
aggiornato.
L’Ente può pure avvalersi di prestazioni di musicanti esterni, nei
limiti necessari al regolare funzionamento o a qualificare e/o
specializzare l’attività.
ART. 2 DEI SOCI MUSICANTI E DEI SOCI
Possono aderire all’Ente tutte le persone che
sottoscrivano la quota sociale annuale ovvero coloro che abbiano
sostenuto con profitto un corso di orientamento musicale o che avendone
fatta richiesta al Consiglio direttivo di cui al successivo art.10
siano da questo ammessi previo accertamento della loro preparazione
musicale. In ogni caso l’aspirante musicante dovrà accettare le norme
statutarie.
I soci dell’Ente si distinguono in:
SOCI DI DIRITTO – musicanti in attività di servizio
SOCI ONORARI – ex musicanti che abbiano cessato l’attività
per limiti di età, salute o dimissioni accolte dal Consiglio direttivo.
Possono altresì essere nominati soci onorari coloro che per particolari
meriti acquisiti verso il Corpo Bandistico Sociale, ne siano giudicati
degni con voto unanime dal Consiglio direttivo.
SOCI ORDINARI – coloro che contribuiscono alle finalità dell’Ente
sottoscrivendo la quota sociale annuale.
SOCI SOSTENITORI – coloro che contribuiscono economicamente a sostenere
l’attività del Corpo Bandistico Sociale.
ART. 3 DOVERI DEI SOCI
E’ dovere dei soci di diritto, onorari, ordinari e
sostenitori, partecipare alle attività promosse dall’Ente, alle
assemblee ed alle riunioni indette dal Consiglio direttivo,
rispettandone le disposizioni.
Il socio di diritto che, senza giustificato motivo, dovesse dimostrare
scarso impegno nel perseguire le finalità sociali e dopo che un
richiamo ufficiale in forma scritta da parte del Consiglio direttivo
non abbia sortito effetto, potrà essere espulso dall’Ente.
L’espulsione, con le medesime modalità, potrà essere inflitta anche a
qualsiasi socio che si rendesse responsabile di fatti gravi commessi
nei confronti dell’Ente stesso o di qualcuno dei suoi aderenti.
Il socio espulso potrà ricorrere contro il provvedimento nella prima
assemblea ordinaria.
Il socio ordinario e sostenitore decadono non sottoscrivendo la propria
quota annuale entro la data di svolgimento dell’Assemblea ordinaria.
Il diritto originato dalla sottoscrizione della quota annuale è
intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
ART. 4 ORGANISMI
Gli organi dell’Ente sono:
- l’Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei conti.
ART. 5 PATRIMONIO DELL’ENTE
Il patrimonio dell’Ente è costruito dai beni
mobili ed immobili di proprietà dello stesso, dai fondi di riserva
costituiti con le eccedenze di bilancio, da erogazioni, donazioni e
lasciti ricevuti e da qualsiasi altro bene iscritto a bilancio.
ART. 6 BILANCIO
L’esercizio sociale è riferito all’anno solare
(1.1/31.12). Entro due mesi dalla fine di ogni esercizio verranno
predisposti dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo e quello
preventivo per l’esercizio successivo.
TITOLO II : ASSEMBLEA DEI SOCI
ART. 7
COMPOSIZIONE
L’Assemblea generale è composta dai soci di
diritto, dai soci onorari, dai soci ordinari e dai soci sostenitori. I
soci ordinari e sostenitori possono partecipare all’assemblea se in
regola con il versamento della quota associativa
annuale che deve essere effettuato prima dell’apertura dell’assemblea.
I soci di diritto minorenni partecipano all’assemblea con diritto di
voto, ma non possono rivestire cariche sociali.
L’assemblea sarà diretta dal Presidente dell’Ente, o dal Vice
Presidente o, in caso di loro assenza, dal Consigliere eletto col
maggior numero di voti.
Delle riunioni si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal
Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Per le assemblee è possibile farsi rappresentare per delega da altro
socio avente diritto di voto.
ART. 8 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
L’assemblea tanto ordinaria che straordinaria è
ritenuta valida in prima convocazione quando sia presente e
rappresentata almeno la maggioranza degli aventi diritto e in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati
nell’adunanza. Qualora l’assemblea sia chiamata a deliberare in materia
concernente modifiche statutarie o lo scioglimento dell’Ente, sarà
necessaria la presenza dei tre quarti degli aventi diritto.
L’Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei
soci presenti. Per deliberare sulle modifiche statutarie e per lo
scioglimento dell’Ente è indispensabile, tanto in prima che in seconda
convocazione, la presenza ed il voto favorevole dei tre quarti dei soci
aventi diritto.
L’Assemblea ordinaria si riunirà entro il primo quadrimestre di ogni
anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
L’Assemblea straordinaria potrà essere convocata quando il Consiglio
direttivo lo ritenga necessario o in seguito a una domanda firmata da
un terzo dei soci aventi diritto.
Per l’approvazione dei bilanci è necessario il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
Nelle assemblee verranno presi in esame solo gli argomenti previsti
dall’ordine del giorno, che verrà reso noto a tutti i soci almeno otto
giorni prima della data di convocazione.
I soci potranno presentare interpellanze all’Assemblea, trasmettendone
il testo al Presidente dell’Ente almeno cinque giorni prima della data
di convocazione.
ART.9 COMPETENZE
Sono di competenza dell’Assemblea:
a) approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo;
b) determinazione dell’ammontare della quota sociale, su proposta del
Consiglio direttivo;
c) modificazione dello statuto e del regolamento interno;
d) elezione della commissione elettorale composta da almeno tre membri,
che controlli il regolare
svolgimento
dell’elezione del Consiglio direttivo;
e) elezione di sette candidati alla carica di Consigliere;
f) elezione del Collegio dei Revisori dei conti;
g) dichiarazione di scioglimento dell’Ente.
TITOLO III IL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART.
10 COMPOSIZIONE
Il Consiglio direttivo è composto da sette membri
eleggibili tra i soci di diritto, i soci onorari, i soci ordinari e i
soci sostenitori, maggiorenni alla data della elezione.
ART. 11 MODALITA’ DI ELEZIONE
I Consiglieri vengono eletti a scrutinio segreto
dall’Assemblea dei soci. Hanno diritto di voto tutti i soci
regolarmente iscritti nel registro di cui all’art. 1 alla data
dell’assemblea.
Ogni votante può esprimere tante preferenze quanti sono i Consiglieri
da eleggere.
ART.12 ELEZIONE ALLE CARICHE
ESECUTIVE
Nella prima riunione dopo l’elezione, i
Consiglieri, presieduti dal più anziano d’età eleggono, a scrutinio
segreto, il Presidente dell’Ente. Viene eletto Presidente il
Consigliere che ottiene la maggioranza assoluta dei voti. Nel caso
nessun Consigliere raggiunga la maggioranza assoluta al primo
scrutinio, si procede al ballottaggio tra i due Consiglieri che hanno
raggiunto il maggior numero di voti.
Successivamente i Consiglieri, con le medesime modalità, procedono alla
nomina del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere.
ART.13 MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO DEL MANDATO
Mansioni e servizi in relazione alle cariche di
cui agli articoli precedenti, sono prestati a titolo gratuito e per
essi non è previsto alcun emolumento, fatti salvi i rimborsi per spese
sostenute e regolarmente documentate.
La carica di Consigliere ha durata triennale, i Consiglieri cessano
comunque le loro funzioni al momento dell’insediamento del nuovo
consiglio. I Consiglieri uscenti possono essere rieletti
indefinitamente.
ART.14 DECADENZA
Nel caso in cui un Consigliere venga meno per
decesso, dimissioni o altra causa, il Consiglio direttivo, alla prima
riunione, ne provvede alla surroga con il primo dei non eletti. In caso
di parità di voti riportati ha la precedenza il candidato più anziano
d’età.
ART. 15 PRESIDENZA
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente
dell’Ente o in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza
di entrambi, dal Consigliere più anziano tra i presenti. Delle riunioni
verrà redatto verbale che sarà sottoscritto dal Presidente, dal
Segretario e dai Consiglieri.
ART. 16 DELIBERE
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio
direttivo occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed il
voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità
prevale il voto di chi presiede la riunione.
ART. 17 POTERI
Spetta al Consiglio:
a)nominare il maestro e, se persona diversa, uno o più maestri per i
corsi di orientamento musicale;
b) deliberare su tutte le spese;
c) ammettere ed espellere soci ed allievi;
d) accettare o meno i servizi siano essi interni che esterni al
territorio comunale;
e) disporre per i servizi di piazza obbligatori da determinarsi con
regolamento;
f) proporre all’Assemblea dei soci l’ammontare della quota
sociale annuale.
TITOLO IV: CARICHE SOCIALI
ART. 18 PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta pubblicamente l’Ente.
Egli o suo delegato, convoca le Assemblee dei soci, le sedute del
Consiglio direttivo e ne fissa l’ordine del giorno. Il Presidente firma
tutti gli atti sociali e gli ordini di pagamento, questi ultimi in
unione col tesoriere. D’accordo con il maestro ed il Consiglio
stabilisce i giorni e gli orari delle lezioni e quello di ritrovo per
la partecipazione alle manifestazioni musicali.
Sarà cura del Presidente sorvegliare le lezioni impartite agli allievi
ed al corpo bandistico, promovendo la disciplina e la regolare
frequentazione delle lezioni da parte dei musicanti, in modo da
accrescere il prestigio ed il decoro dell’Ente.
Al Presidente spetta inoltre il compito di stabilire la data
dell’Assemblea straordinaria entro trenta giorni dal ricevimento della
richiesta di cui all’art. 8.
ART. 19 SEGRETARIO
E’ compito del segretario:
a) redigere i verbali delle assemblee dei soci e del
Consiglio direttivo;
b) tenere la corrispondenza e l’eventuale protocollo;
c) tenere aggiornato il registro dei soci aderenti all’Ente
di cui all’art. 1;
d) compilare il programma dei servizi da effettuare; tale programma
verrà diffuso al pubblico con le modalità più opportune;
e) conservare e archiviare tutto il materiale appartenente all’Ente e
di riferirne al Consiglio lo stato di conservazione. Egli non
potrà consegnare ai musicanti e agli allievi articoli di vestiario o
strumenti musicali senza la preventiva approvazione del Consiglio.
Ritirerà regolare ricevuta dagli stessi o dai genitori se minorenni.
Perlo svolgimento delle mansioni il Segretario può avvalersi della
collaborazione di incaricati di fiducia scelti tra i soci di diritto,
onorari o ordinari.
Al Segretario può essere attribuita la carica di cui al successivo art.
20.
ART. 20 TESORIERE
E’ compito del Tesoriere:
a) compilare a fine anno il bilancio consuntivo e preventivo;
b) provvedere al pagamento di tutte le spese di ordinari
amministrazione e la loro registrazione su apposito registro di cassa;
c) incassare le erogazioni di privati, Stato o altri Enti
pubblici e le quote sociali annuali.
ART. 21 COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI
La gestione dell’Ente è sottoposta al controllo
del Collegio dei Revisori dei conti, costituito da tre membri eletti
ogni tre anni dall’Assemblea dei soci, con le stesse modalità
previste per l’elezione del Consiglio direttivo.
I revisori, che sono rieleggibili, dovranno accertare la regolare
tenuta della contabilità dell’Ente, redigeranno una relazione dei
bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e
l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno
procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad espiazioni e
controlli.
TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI
ART. 22 PARTECIPAZIONE ALLE ESEQUIE
FUNEBRI
E’ obbligo del Corpo Bandistico Sociale seguire
gratuitamente i cortei funebri dei musicanti in servizio, dei
componenti del Consiglio direttivo in carica e di quelli che siano
proposti dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei voti.
ART. 23 LABARO SOCIALE E SEGNI DISTINTIVI
Il labaro sociale dovrà seguire i cortei funebri
di cui al precedente articolo e presenziare ad ogni altra
manifestazione cui il Consiglio direttivo abbia deliberato la
partecipazione.
ART. 24 REGOLAMENTO
L’attività del maestro, degli allievi, dei
musicanti è regolata da apposito regolamento, una copia del quale verrà
costantemente esposta presso la sede sociale.
ART. 25 SCIOGLIMENTO
DELL’ENTE
All’atto dello scioglimento dell’Ente, l’Assemblea
sarà tenuta a deliberare il trasferimento e la consegna del materiale e
delle disponibilità dell’Ente all’Amministrazione comunale di Vobarno o
ad altro sodalizio musicale già operante o nascente sul territorio del
Comune.
Il Consiglio uscente curerà le procedure di cui sopra.
ART. 26 ARBITRATO
Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere
trai soci e il Consiglio direttivo, oppure fai i soci in dipendenza del
presente statuto e/o della gestione sociale, sarà decisa da un collegio
di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti, ed il terzo di
comune accordo tra le parti. Il collegio arbitrale funzionerà con
poteri di amichevole compositore, inappellabilmente con dispensa di
ogni formalità.
ART. 27 RINVII
Per quanto non espressamente previsto nel presente
statuto, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di
associazioni.
Approvato
dall’Assemblea ordinaria il
Modificato agli artt.
8 e 23 dall’Assemblea ordinaria il 23/4/1999